Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attivita' e gas Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attivita' ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema unionale e dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purche' l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformita' agli atti delegati che la Commissione stessa adotta. Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione ((possano)) essere realizzati con sufficiente accuratezza.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

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Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 2020 al 15 ottobre 2024. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione tolto: possono aggiunto: possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art14 · fonte del testo