Art. 7 — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 2007 al 27 settembre 2022. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Art. 12.
tolto: 1. Gli equidi possono essere importati solo se provengono da un Paese terzo, o parte di esso, compreso in elenchi predisposti ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.»;
tolto: b) gli allegati F e G sono abrogati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-31;47~art7 · fonte del testo
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