Art. 6 — Spese per l'applicazione delle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o del transito di ungulati

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

Abrogato dal 27 settembre 2022

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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 2007 al 27 settembre 2022. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le spese relative alle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o il transito degli animali di cui al presente decreto, quali il respingimento, l'abbattimento e la distruzione degli animali stessi, nonche' gli accertamenti analitici, anche supplementari, o le misure di quarantena, sono a carico dell'importatore, secondo modalita' stabilite dalla legislazione vigente. E' obbligato alle spese di cui al comma 1 chiunque introduce o fa transitare o detiene animali di cui all'allegato I provenienti dai Paesi terzi senza i controlli previsti dal presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-31;47~art6 · fonte del testo