Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2004. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea, per i primi tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' ridotta al 7 per cento. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, cosi' come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio. Alle disposizioni del presente decreto si applicano le previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai fini del citato articolo 37-bis si considerano indebiti i comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio di cui all'articolo 1 a fronte della medesima immissione di nuovo capitale investito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;466~art6 · fonte del testo
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