Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, non ha effetto fino a concorrenza:
tolto: a) dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
tolto: b) del corrispettivo per l'acquisizione di aziende gia' appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica alle banche e alle imprese di assicurazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;466~art2 · fonte del testo
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