Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa' e agli enti di cui all'articolo 1 che si sono costituiti successivamente al 30 settembre 1996 assumendo come incremento, ai fini dell'articolo 1, comma 4, anche il patrimonio di costituzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;466~art4 · fonte del testo
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