Art. 31 — Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali

Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art31 · fonte del testo