1. La domanda di passaggio alle forze armate o alle forze di polizia deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, mentre quella per il passaggio ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;447~art7 · fonte del testo