1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Alle eventuali variazioni compensative tra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, in relazione al passaggio degli ufficiali ad altri ruoli previsti nell'articolo 1, provvede, previa proposta del Ministro di grazia e giustizia, il Ministro del tesoro, con propri decreti.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;447~art8 · fonte del testo