Per speciali esigenze di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro di grazia e giustizia puo', sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel ruolo degli agenti degli assistenti e dei sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Il richiamo ha la durata di un anno e puo' essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico. Il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale. Il personale di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di eta'. Nei confronti del personale richiamato continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

Testo vigente dal 20 novembre 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443~art41 · fonte del testo