Le funzioni amministrative concernenti agevolazioni di credito, gia' trasferite alla regione a termini dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, comprendono anche quelle relative alle materie previste dai decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive disposizioni recanti proroghe dei termini finali della delega stessa. Se alla costituzione dei fondi destinati alla concessione del credito agevolato concorrono in misura prevalente assegnazioni, conferimenti di capitale o anticipazioni finanziarie della regione, la misura dei tassi di interesse a carico dei beneficiari e' determinata con particolare riferimento agli obiettivi dell'intervento regionale ed alle condizioni delle categorie di operatori e di imprese cui l'agevolazione e' indirizzata.

Testo vigente dal 16 gennaio 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;431~art5 · fonte del testo