Ai fini dell'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine gli enti locali della Valle d'Aosta devono sentire la regione in ordine alla compatibilita' del progetto o dell'intervento con il programma regionale di sviluppo. A fronte dei finanziamenti riconosciuti necessari, la regione puo' concedere le occorrenti garanzie, nonche' contributi per il loro totale o parziale ammortamento. La regione puo' assumere a carico del proprio bilancio tutti o parte degli oneri finanziari connessi all'esecuzione e gestione di piani o progetti di impianto, ovvero di opere pubbliche di interesse o utilita' sovracomunale.

Testo vigente dal 16 gennaio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;431~art4 · fonte del testo