Entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si effettua il trasferimento o la delega alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, le amministrazioni dello Stato ed i loro organi ed uffici centrali e periferici provvederanno a consegnare alla regione medesima, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative anzidette. Gli archivi ed i documenti degli uffici statali trasferiti alla regione Valle d'Aosta o le cui competenze passino o siano delegate a detta regione vengono consegnati alla medesima mediante elenchi descrittivi. Ove il trasferimento sia soltanto parziale, vengono consegnati alla regione Valle d'Aosta le parti degli archivi ed i documenti che si riferiscono alla parte trasferita. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art46 · fonte del testo