Disposizioni transitorie in materia di condizionalita' Le regole della condizionalita' di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, ((si applicano gli obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli)).

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2023 al 30 dicembre 2023. 5 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, aggiunto: si applicano gli obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i tolto: controlli previsti dalla condizionalita' rafforzata aggiunto: relativi controlli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art9 · fonte del testo