Violazioni contestuali di piu' impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonche' dei pertinenti impegni di condizionalita' In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o piu' impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonche' di uno o piu' impegni pertinenti di condizionalita' ad essi ricollegabili, al beneficiario e' applicata una riduzione, determinata dall'autorita' di gestione in base alla gravita', entita', durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile.

Testo vigente dal 21 aprile 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art13 · fonte del testo