1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni. 1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.".

Testo vigente dal 6 marzo 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;41~art6 · fonte del testo