1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' di prodotti disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Testo vigente dal 6 marzo 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;41~art7 · fonte del testo