1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313:

  • a)al comma 1, dopo le parole:"comma 2", sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 2 e dell'articolo 8";
  • b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni rela- tive ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformita' dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o piu' delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' del giocatolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio"."

Testo vigente dal 6 marzo 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;41~art2 · fonte del testo