Il sopraprezzo di cui all'art. 1, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, e' riscosso dall'esercente e da questi versato alla Societa' italiana Autori Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana Autori Editori versera' l'ammontare dei sopraprezzi incassati:
- a)al Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati, entro il mese di marzo 1948;
- b)al Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani, entro il mese di aprile 1948. Dei detti versamenti dovra' darne notizia al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e per quelli di cui alla lettera b), anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sara' svolto dalla Societa' italiana Autori Editori, per sua offerta spontanea, gratuitamente.
Testo vigente dal 23 gennaio 1948
