Il sopraprezzo di cui all'art. 1, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, e' riscosso dall'esercente e da questi versato alla Societa' italiana Autori Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana Autori Editori versera' l'ammontare dei sopraprezzi incassati:

  • a)al Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati, entro il mese di marzo 1948;
  • b)al Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani, entro il mese di aprile 1948. Dei detti versamenti dovra' darne notizia al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e per quelli di cui alla lettera b), anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sara' svolto dalla Societa' italiana Autori Editori, per sua offerta spontanea, gratuitamente.

Testo vigente dal 23 gennaio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;4~art3 · fonte del testo