Il provento del sopraprezzo riscosso nei giorni 25 gennaio, 1° e 8 febbraio 1948, e' devoluto al Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati, e quello riscosso nei giorni 15, 22, 29 febbraio e 7, 14, 19, 21 e 28 marzo 1948, e' devoluto al Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264.
Testo vigente dal 23 gennaio 1948
