[1]In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e' istituito, per un periodo di tempo limitato ai giorni festivi dal 25 gennaio al 31 marzo 1948, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

[2]sul biglietto, al netto del diritto erariale, fino a L. 50:................... sopraprezzo L. 5; oltre L. 50 fino a L. 200:............ sopraprezzo L. 10; oltre L. 200:................... sopraprezzo L. 20.

[3]Tale sopraprezzo e' esente dal diritto erariale e imposta entrata.

Testo vigente dal 23 gennaio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;4~art1 · fonte del testo