Art. 17 — Norme transitorie e finali
Articolo abrogato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 48.
Abrogato dal 27 marzo 2001
Articolo abrogato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 48.
Abrogato dal 27 marzo 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1998 al 27 marzo 2001. 340 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 123-bis, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare e' progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a concorso. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'artico 123 -quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande gia' predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri previsti dall'articolo 123 -bis, comma 2. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale e' bandito il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, puo' essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare. 5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrateaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398~art17 · fonte del testo
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