Art. 9 (Prestito estero)
In caso di perdita, furto ed in utilizzazione di titoli e cedole di questo Prestito, il Governo italiano s'impegna a far conseguire ai titolari nuovi valori a mezzo dell'agente pagatore ed a norma delle disposizioni del Codice di commercio della Repubblica Argentina, restando inteso che le spese causate da queste operazioni saranno a carico degli interessati.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
