Art. 7
Il posto di assistente per la vigilanza di cui all'annessa tabella A, e' conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale che abbia, compiuto non meno di 20 anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualita' necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
