I segretari di ruolo delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, i quali non vengano trasferiti, in applicazione del presente decreto, nel ruolo nazionale dei segretari comunali o che rinuncino al trasferimento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, conservano immutato lo stato giuridico acquisito presso le Amministrazioni di provenienza. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 14 febbraio 1948
