I segretari delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana che vengono trasferiti nel ruolo nazionale dei segretari comunali, conservano l'anzianita' complessivamente maturata e sono inquadrati nei gradi risultanti dalla tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, equivalenti a quelli da loro rivestiti nelle Amministrazioni di provenienza. Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' tuttavia disporne l'inquadramento nel grado immediatamente inferiore a quello rivestito presso le Amministrazioni di provenienza, in relazione alle vacanze risultanti nei vari gradi del ruolo nazionale, tenuto conto dei titoli di studio e di merito, nonche' dell'anzianita' complessiva di servizio e di quella di grado di ciascun richiedente. In tal caso gli interessati possono rinunciare al trasferimento.
Testo vigente dal 14 febbraio 1948
