Salvo l'esercizio della facolta' conferita dal precedente articolo al Ministero dell'Africa italiana, i segretari trasferiti nel ruolo nazionale per effetto del presente decreto hanno facolta' di optare, entro sei mesi dall'assetto definitivo che sara' dato ai territori dell'Africa italiana, tra la sede nella quale prestino servizio in Italia e l'ultima della quale essi erano titolari nei territori dell'Africa italiana. L'opzione e' irrevocabile.

Testo vigente dal 14 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;38~art6 · fonte del testo