La domanda di cui all'articolo precedente va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'Africa italiana, che la trasmettera' al Ministero dell'interno istruita e corredata di rapporto informativo e del proprio giudizio sul servizio prestato dal richiedente. Per il personale disperso o che trovasi comunque fuori del territorio metropolitano, il termine di cui al comma precedente e' elevato a novanta giorni a decorrere dalla data del relativo rimpatrio. Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione previsto all'art. 197 della legge 27 giugno 1942, n. 851, decide sulle domande con decreto impugnabile solo per motivi di legittimita'.

Testo vigente dal 14 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;38~art2 · fonte del testo