L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24, e modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 1990, n. 161, e' sostituito dal seguente: "Art. 258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). - 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991. 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi. 3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1. 4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facolta' di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro il termine prorogato.".

Testo vigente dal 7 dicembre 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 466/1991

    Questione infondata
    13 dicembre 1991

    La direttiva n. 48 della legge di delega, che prevede il potere dovere del giudice di concedere, a richiesta del p.m. e sentite le altre parti, proroghe del termine per la conclusione delle indagini preliminari non superiori a sei mesi, nonché l'obbligo per il p.m. di concludere comunque dette indagini nei 18 mesi dalla registrazione della 'notitia criminis', riguarda la disciplina ordinaria del codice di procedura penale e non pone ostacoli alla possibilità di prevedere, nella disciplina transitoria, proroghe di diritto dei suddetti termini, se ciò risponda alle esigenze, il cui apprezzamento rientra nella discrezionalità del legislatore, del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina processuale, ne' è violato il limite della ragionevolezza, quando, come nel caso, la deroga sia di breve durata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 258, quarto comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla direttiva 48 della l. 16 febbraio 1987, n. 81).

    Art. 258 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 1 Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime transitorio · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-07;369~art1 · fonte del testo