L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24, e' cosi' modificato:
- a)nel comma 1 le parole: "sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono di dodici mesi";
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi.";
- c)nel secondo periodo del comma 4 le parole: "entro i primi quattro mesi del termine prorogato" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine prorogato".
Testo vigente dal 23 giugno 1990
