L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24, e' cosi' modificato:

  • a)nel comma 1 le parole: "sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono di dodici mesi";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi.";
  • c)nel secondo periodo del comma 4 le parole: "entro i primi quattro mesi del termine prorogato" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine prorogato".

Testo vigente dal 23 giugno 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-06-22;161~art4 · fonte del testo