L'alinea del comma 1 dell'articolo 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1990, n. 77, e' cosi' sostituito: "1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresi' le seguenti disposizioni:".

Testo vigente dal 19 ottobre 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-17;293~art3 · fonte del testo