Dal 15 maggio 1946, e' temporaneamente istituito presso l'Amministrazione dell'esercito, per gli scopi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, "l'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi" avente l'esclusiva competenza della organizzazione del servizio e della esecuzione dei lavori di bonifica degli immobili e dei terreni dagli ordigni esplosivi e dei recuperi dei materiali residuati di guerra, anche se di pertinenza dell'Amministrazione della marina militare, nonche' della formazione del personale specializzato occorrente (maestranze e personale dirigente). A capo di detto Ispettorato e' posto un generale di divisione o di brigata in servizio permanente. Alle esigenze del servizio si provvede con personale dell'ex Ministero della guerra e, in quanto necessario, con quello previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

Testo vigente dal 4 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-18;365~art1 · fonte del testo