Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato. Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'.

Testo vigente dal 22 giugno 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-29;294~art2 · fonte del testo