Per l'espletamento dei propri compiti l'Opera si avvale delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo accordi da stipularsi fra l'Opera stessa, e detto Istituto. Le sedi predette in tal caso agiscono secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.
Testo vigente dal 3 maggio 1948
