Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente e' stabilito a favore dell'Opera il contributo di lire 10 mensili a carico dei titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e per i superstiti per l'assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono riscossi mediante ritenute mensili a partire dal 1 giugno 1948 sulle pensioni stesse e versati dall'Istituto di previdenza sociale in conto corrente intestato all'Opera presso la Banca d'Italia. Agli stessi scopi sono destinati i redditi del patrimonio e le somme per versamenti volontari, offerte, doni, o lasciti.
Testo vigente dal 3 maggio 1948
