Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente e' stabilito a favore dell'Opera il contributo di lire 10 mensili a carico dei titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e per i superstiti per l'assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono riscossi mediante ritenute mensili a partire dal 1 giugno 1948 sulle pensioni stesse e versati dall'Istituto di previdenza sociale in conto corrente intestato all'Opera presso la Banca d'Italia. Agli stessi scopi sono destinati i redditi del patrimonio e le somme per versamenti volontari, offerte, doni, o lasciti.

Testo vigente dal 3 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361~art3 · fonte del testo