L'Opera e' sottoposta alla, vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Opera debbono essere presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo ed entro il marzo dell'anno seguente cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Testo vigente dal 3 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361~art9 · fonte del testo