L'Opera e' sottoposta alla, vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Opera debbono essere presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo ed entro il marzo dell'anno seguente cui si riferisce il bilancio consuntivo.
Testo vigente dal 3 maggio 1948
