All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' modificata come segue: "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote";
  • b)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.";
  • c)al comma 7 le parole: "di ciclomotore" sono soppresse.

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art87 · fonte del testo