All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera g), le parole: "per velocipedi" sono sostituite dalla seguente: "ciclabili";
  • b)al comma 2 le parole: "sulla carreggiata e' vietata" sono sostituite dalle seguenti: "e' inoltre vietata": alla lettera c) le parole da: "salvo che" a: "due motocicli" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che si tratti di veicoli a due ruote"; la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art80 · fonte del testo