All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3 dopo le parole: "nel comma 1," sono aggiunte le seguenti: "i loro componenti o entita' tecniche";
  • b)al comma 4 le parole: "con taxi" sono soppresse e dopo le parole: "di cui all'articolo 86," sono aggiunte le seguenti: "o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87,".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art34 · fonte del testo