All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' apportata la seguente modificazione:
- a)((le parole "quindici giorni" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "trenta giorni")).
Testo vigente dal 3 marzo 1994
All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' apportata la seguente modificazione:
Testo vigente dal 3 marzo 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1993 al 3 marzo 1994. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.
a) le paroletolto: : "entro aggiunto: "quindici giorni" sono sostituiteaggiunto: , ogni volta, dalle seguenti: "tolto: entrotrenta giorni".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art40 · fonte del testo
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