All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 dopo le parole: "Sulle strade" e' soppressa la parola: "statali" e dopo le parole: "di tipo E) ed F) l'occupazione della" le parole: "sede stradale" sono sostituite dalla seguente: "carreggiata";
  • b)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni gia' esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria."

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art12 · fonte del testo