All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.";
  • b)al comma 6 dopo le parole: "essere ubicate" e' soppressa la parola "possibilmente";
  • c)al comma 7 le parole: "a opere di viabilita'." sono sostituite dalle seguenti: "ad interventi per migliorare la mobilita' urbana.";
  • d)al comma 8 dopo le parole: "area pedonale" la parola: "urbana" e' soppressa e le parole: "n. 144" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1444";
  • e)al comma 9 dopo le parole: "aree pedonali" la parola: "urbane" e' soppressa ed e' aggiunto, in fine, il periodo seguente: "I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.";
  • f)al comma 13 le parole da: ", o circoli in senso" a: "di arresto alle intersezioni" sono soppresse;
  • g)al comma 14 sono separati gli ultimi due periodi che diventano comma 15.

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art5 · fonte del testo