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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2005 al 15 novembre 2012. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento non istituisce il registro delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo 9, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o ricevute e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difformeaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-21;36~art3 · fonte del testo