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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2005 al 15 novembre 2012. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce, raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformita' all'articolo 7 del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del medesimo articolo 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione dell'autorita' sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-21;36~art2 · fonte del testo