Art. 2 — Raccolta, trasporto e magazzinaggio
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 ottobre 2012, n. 186.
Abrogato dal 15 novembre 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 ottobre 2012, n. 186.
Abrogato dal 15 novembre 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2005 al 15 novembre 2012. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce, raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformita' all'articolo 7 del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del medesimo articolo 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione dell'autorita' sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-21;36~art2 · fonte del testo
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