Ai rappresentanti del Ministero che a norma dell'art. 144 del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, presiedono agli esami di abilitazione presso le scuole enti legalmente riconosciuti di cui alla lettera c) dell'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, spetta la corresponsione di compensi e propine nella stessa misura prevista dall'art. 1 del presente decreto, nonche' la corresponsione di eventuali diarie ed indennita' contemplate dalle leggi in vigore.
Testo vigente dal 3 maggio 1948
