Ai membri delle Commissioni di esami di ammissione e promozione presso le scuole magistrali di cui al precedente articolo spettano l'indennita' di L. 80 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami e la propina di L. 10 (dieci) per ogni alunno esaminato. Qualora i componenti le suddette Commissioni partecipino nello stesso giorno agli esami di abilitazione e di ammissione, i compensi giornalieri Sopra previsti non sono cumulabili.

Testo vigente dal 3 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;359~art2 · fonte del testo