Ai componenti le Commissioni per gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, spettano, oltre all'indennita' di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 100 (cento) e la propina di L. 15 (quindici) per ogni candidato esaminato.

Testo vigente dal 3 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;359~art1 · fonte del testo