Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1957, n. 1.
Abrogato dal 1 novembre 1956
Provvedimento abrogato dalla l. 3 gennaio 1957, n. 1.
Abrogato dal 1 novembre 1956
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1948 al 1 novembre 1956. 106 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Con effetto dal 1 luglio 1947, l'indennita' di carovita e relative quote complementari, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ed il premio giornaliero di presenza, di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sono estesi, nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste per il personale militare, ai primi avieri del ruolo specialisti raffermati che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio. Al personale di cui al precedente comma e' concessa, inoltre, la tredicesima mensilita', di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello State 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 GENNAIO 1957, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;354~art1 · fonte del testo
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