Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonche' del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c). 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
c)il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000. 26 parole tolte, 56 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono abrogati:
tolto: a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16,aggiunto: Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977tolto: ;
tolto: b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;aggiunto: , nonche' del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c). 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345~art16 · fonte del testo
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