Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' aggiunto il seguente allegato: "Allegato I. I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici:

  • a)atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
  • b)rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Agenti biologici:
  • a)agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. Agenti chimici:
  • a)sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
  • b)sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
  • 1)pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
  • 2)possibilita' di effetti irreversibili (R40);
  • 3)puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
  • 4)puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
  • 5)puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
  • 6)pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
  • 7)puo' ridurre la fertilita' (R60);
  • 8)puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
  • c)sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
  • 1)puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
  • 2)puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
  • d)sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
  • e)piombo e composti;
  • f)amianto. II. Processi e lavori:
  • 1)Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
  • 2)Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
  • 3)Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni.
  • 4)Lavori di mattatoio.
  • 5)Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
  • 6)Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
  • 7)Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
  • 8)Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
  • 9)Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
  • 10)Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
  • 11)Lavorazioni nelle fonderie.
  • 12)Processi elettrolitici.
  • 13)Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
  • 14)Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
  • 15)Produzione e lavorazione dello zolfo.
  • 16)Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
  • 17)Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
  • 18)Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
  • 19)Lavorazione dei tabacchi.
  • 20)Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
  • 21)Produzione di calce ventilata.
  • 22)Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
  • 23)Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
  • 24)Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
  • 25)Lavori nei magazzini frigoriferi.
  • 26)Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
  • 27)Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
  • 28)Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
  • 29)Legaggio ed abbattimento degli alberi.
  • 30)Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
  • 31)Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
  • 32)Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
  • 33)Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
  • 34)Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
  • 35)Produzione di polveri metalliche.
  • 36)Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
  • 37)Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Testo vigente dal 8 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345~art15 · fonte del testo